Statuto del Circolo Pace di Cabiate

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Allegato “B” del n. 43820/17367 di rep.


NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA


Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata “CIRCOLO PACE - società cooperativa a responsabilità limitata”.



Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Cabiate.
Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale.
Spetta all’assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie.



Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.



Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.
La cooperativa:

  • svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
  • si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
  • si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.



Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa si propone di soddisfare le esigenze economiche, culturali e ricreative dei soci e delle loro famiglie, favorendo il miglioramento delle loro condizioni umane, morali, culturali, sociali e materiali, attraverso l’esercizio delle seguenti attività:

  1. procurare luoghi di convegno e di ricreazione adatti all’occupazione del tempo libero e favorire l’aggregazione dei cittadini, in particolare giovani e anziani, anche provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione di attività economiche, comprese la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di generi alimentari e non alimentari;
  2. effettuare operazioni di carattere immobiliare e gestire fabbricati di proprietà e di terzi;
  3. organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con altri, iniziative e attività a carattere sociale, ricreativo, sportivo, turistico e culturale;
  4. stimolare la qualificazione professionale e l’inserimento sociale dei soci e delle loro famiglie organizzando conferenze, corsi e seminari di aggiornamento e formazione;
  5. stimolare e favorire lo spirito di solidarietà, previdenza e risparmio dei soci, e la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale.

Unicamente al fine di realizzare l’oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l’assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell’oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.



Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo.



Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall’art. 2519 c.c. determina l’obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l’assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.



Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.
Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.
Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che siano gradite agli altri soci e che dimostrino di condividere gli scopi sociali.
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all’impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.



Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 8 (otto) ovvero con delibera dell’organo amministrativo.
L’organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.
In relazione allo scopo mutualistico e all’attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

  • delle dichiarazioni contenute nella domanda,
  • della documentazione ad essa allegata,
  • di ogni altra informazione comunque acquisita,
  • della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l’interesse dell’aspirante socio,
  • della compatibilità dell’ammissione del nuovo socio con l’effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L’ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata sul libro dei soci.
Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.



Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e il controllo dell’attività degli amministratori.



Art. 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

  • accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
  • effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all’attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;
  • effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo il piano di produzione e di trasformazione predisposto dagli amministratori;



Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l’importo della quota sottoscritta.
Il socio ammesso dopo l’approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

  • il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio,
  • la tassa di ammissione annualmente stabilita dall’organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell’esclusione, ha l’obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l’onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.



Art. 11 bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare: [a titolo di esempio]

  • i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
  • le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa vigente;
  • i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l’attività di trasformazione che costituisce l’oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori.



Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.
In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l’intenzione di far acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.



Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti all’ultimo bilancio regolarmente approvato.



Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

  • dal presente statuto
  • dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
  • dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

  • la perdita dei requisiti previsti per l’ammissione;
  • la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
  • la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente);
  • il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
  • la cessazione dell’attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.
Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell’accoglimento della domanda.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

  • per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
  • per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell’esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell’esercizio successivo in caso contrario.



Art. 15 - Esclusione

L’esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

  1. per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
  2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal apporto mutualistico;
  3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l’esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all’impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
  4. per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
  5. per fallimento del socio;
  6. negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L’esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.



Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.
Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla approvazione del bilancio.
Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l’originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall’art. 2545 sexies c.c., l’organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.



Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.



Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

  • dal capitale sociale, variabile e formato:
    • dai conferimenti dei soci cooperatori;
    • dai conferimenti effettuati a fronte dell’emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
    • dalla riserva legale;
    • dall’eventuale sovrapprezzo;
    • dalla riserva straordinaria;
    • da ogni altra riserva costituita dall’assemblea o prevista per legge.

Le riserve non sono disponibili ed in nessun caso possono essere distribuite ai soci, né durante la vita della cooperativa né in fase di scioglimento della stessa.



Art. 20 — Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:

  1. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.



Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.
Le quote sono indivisibili.
Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.



Art. 22 — Bilancio

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.
Per l’approvazione del bilancio l’assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.



Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

  • alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
  • ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
  • alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
  • alla riserva straordinaria;
  • alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
  • alle altre riserve statutarie e volontarie.



Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.
I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

  • la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
  • la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
  • la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.



Art. 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.
Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

  • diritti di amministrazione e patrimoniali;
  • unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.
I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l’organo di controllo.



Art. 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.
Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.



Art. 27 - Convocazione

L’assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo (o dei luoghi) dell’adunanza. Esso potrà contenere anche l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l’adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all’intervento, tutti gli amministratori, i sindaci e il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.
L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
L’assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.



Art. 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.



Art. 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.
Poiché i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l’integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nella misura stabilita nel regolamento. In ogni caso nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale né ad essi può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l’emissione.
Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l’emissione, dal presente statuto.
Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.



Art. 30 - Rappresentanza nell’assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l’eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.
Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di cinque soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa ancorché non soci.



Art. 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

  • da un amministratore unico;
  • da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
  • da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all’atto della nomina e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da amministratori qualificati; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore a 1/3 (un terzo) del totale.
In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all’assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.



Art. 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l’assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell’Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi se nominati.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

  • sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.
La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.



Art. 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 c.c.
Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.



Art. 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.
Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.
Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell’ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.



Art. 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti all’art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.
Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.
I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.



Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all’amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.



Art. 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.
L’assemblea determina il compenso degli amministratori.
L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.



Art. 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.



Art. 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.
Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.



Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
L’assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.
In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
L’assemblea nomina i liquidatori determinando:

  • il numero dei liquidatori;
  • in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
  • a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
  • gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.



Art. 41 - Devoluzione

L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) c.c.



F.to Longoni Angelo

F.to COLNAGHI dottor PIERCARLO Notaio